Se offendo sui social vado in prigione?

Nella vita reale sono una persona tranquilla e diplomatica ma quando mi collego su facebook impazzisco. Non riesco a evitare di scrivere quello che penso e purtroppo questa volta mi sono spinto oltre, ho detto ad un imbecille che è un imbecille.

Io invece sono uno che ama la politica e soprattutto amo far sapere agli altri come la penso politicamente. Lo faccio sul mio profilo facebook o su gruppi tematici e proprio su uno di questi un matto ha cominciato ad insultarmi dicendo che sono un imbecille.

Ecco, quante volte vi siete trovati in una delle due situazioni descritte?

Sappiate che è una cosa piuttosto comune, visto che la comunicazione a distanza dell’era dei social media, caratterizzandosi per la mancanza di un confronto diretto, dal vivo, fra gli interlocutori, tende ad annullare ogni inibizione e ad esacerbare gli animi trasformandoci in quello che non pensavamo di essere. Insomma, una cosa è insultare Cicalone sui social, altro è farlo dal vivo.

Ecco, oggi la questione che voglio affrontare è da una parte cosa rischio se mi spingo oltre nelle esternazioni online e dall’altra, cosa posso fare se qualcuno mi insulta online.

Nello specifico affronterò questi punti:

  1. L’insulto via facebook è illegale, è un reato? Quale o quali?
  2. Come deve essere formulato l’insulto perché sia un reato (o un illecito amministrativo, poi vedremo cosa significa questo?
  3. Sul piano pratico, quando e a che condizioni vengo processato per un insulto che è reato?
  4. Come posso provare che l’insulto formulato da un profilo facebook provenga proprio dalla persona con quel nome o cognome?

Dunque, se offendo sui social vado in prigione?

Innanzitutto bisogna subito dire che insultare qualcuno, a prescindere che lo si faccia online o dal vivo in Italia, come quasi ovunque, è illegale. Non va fatto!

L’insulto, tecnicamente, può essere un’ingiuria, quando si offende l’onore od il decoro di una persona presente, si tenga bene a mente questa cosa della persona presente, oppure una diffamazione, quando si offende la reputazione di una persona NON PRESENTE, comunicando con più persone.  Insomma quando si parla alle spalle per intenderci.

E’ importante fare questa distinzione perché oggi l’ingiuria è punita con una semplice sanzione amministrativa (e eventualmente civilmente, potendo l’offeso chiedervi, dopo averli provati, i danni che a subito per colpa della vostra ingiuria), mentre la diffamazione e’ ancora un reato, quindi punito penalmente, oltre che da una multa, in alcuni casi anche, in astratto, con la reclusione, ferma restando anche qui la possibilità per il diffamato di chiedervi i danni in sede civile.

Dunque sul primo punto dovremo essere ora tutti d’accordo, l’insulto on line come conseguenze giuridiche amministrative, civili o penali che siano è assolutamente identico a quello tradizionale dal vivo.

Anzi, è pure peggio.

Perché quando “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico” dice l’art. 595 c.p. la pena è aggravata. Sì, perché face book è un “mezzo di pubblicità”, come lo chiama il codice.

Ora prima ho detto che la questione dell’essere presente l’offeso mentre lo offendo è da tenere a mente. E’ così, perché la Cassazione ci ha detto, in tema di insulti su facebook, che se scrivo il commento offensivo riferendolo ad una persona che è online mentre lo invio (quando ha il cerchietto verde per intenderci) e questa risponde ed interagisce sempre da “online” in realtà non configuro una diffamazione ma al limite la sola ingiuria che come detto non è più un reato ma un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria amministrativa (e senza quindi iscrizioni sul casellario giudiziario od altre implicazioni più gravi che si subiscono quando si commette un reato invece che un illecito amministrativo), come la multa per la macchina per capirci.

Capite dunque da soli come questa circostanza sia molto importante!

Veniamo al punto due!

Come capisco se il mio insulto è effettivamente di quelli che possono essere considerati reato (od eventualmente illecito amministrativo)?

Sicuramente la contumelia, l’insulto, l’imbecille, per intenderci, offende l’onore e la reputazione di chi la riceve e quindi può configurare l’ingiuria o la diffamazione.

Il fatto che quella persona sia veramente un imbecille, un ladro od un pedofilo, non ci salva dall’aver commesso un reato.

Altro elemento fondamentale è che l’offesa sia diretta in modo chiaro all’offeso, e quindi che se anche non faccio esplicitamente il nome del destinatario , questo possa essere facilmente deducibile dalla lettura dell’offesa.

Per intenderci. Se scrivo sulla mia bacheca che gli avvocati sono tutti ladri, l’Avv. Zanotelli non potrà sicuramente querelarmi per diffamazione (ma comunque non lo fate!) visto che l’offesa non è diretta specificamente a lui ma a tutta la sua categoria, e quindi, per semplificare, secondo il codice penale, a nessuno in particolare!

Se invece scrivo che l’avvocato ladro è quello che ha lo studio alla via x al piano x e il cui nome incomincia con la lettera N, ecco in quel caso, anche se non lo dico esplicitamente, dalle indicazioni che do si può ricavare univocamente che l’offesa è diretta proprio a quel collega, ammesso che però nel suo studio non lavorino altri colleghi con un nome che incomincia con la N.

Veniamo ora al terzo punto, quello riguardo le condizioni necessarie perché concretamente dal mio insulto ne nasca un processo penale.

Va subito detto che la diffamazione è un reato procedibile a querela. Cosa significa? Significa che perché ci sia il processo serve che l’offeso vada al commissariato di polizia o alla vicina stazione dei Carabinieri a chiedere formalmente, attraverso un atto che si chiama “querela” che la magistratura, la procura per essere più precisi, cominci il processo. Senza questa dichiarazione dell’offeso, in nessun caso potrà esserci un processo. E lo deve fare entro 3 mesi dalla pubblicazione dell’insulto o da quando lo ha scoperto.

Ma c’è di più. La querela può essere sempre rimessa, detto in termini semplici, l’offeso potrà sempre ripensarci e tornare sui suoi passi rimettendo la querela. In questo caso il processo si fermerà immediatamente e colui che ha scritto l’offesa verrà prosciolto. Questo avviene, in genere, quando le parti trovano un accordo, spesso economico, allo scopo proprio di evitare che il processo continui.

Veniamo ora all’ultimo punto. Quello delle prove. Nel mondo dei processi, qualunque essi siano, un fatto non esiste se non è provato.

Se ti insulto dal vivo è molto semplice per me dire che l’insulto proviene da te.

Se mi insulta un profilo facebook, invece, c’è il problema di dimostrare chi ci sia dietro a quel profilo.

Ecco su questo tema vi dico subito che i giudici tendono a fidarsi di quello che “appare” piuttosto di quello che realmente è.

Cosa voglio dire?

Voglio dire che se fai gli screenshoot dei commenti e del profilo con indicato l’indirizzo web contenente il nome di chi si presume vi abbia offeso, il giudice tenderà a dare per accertato che il profilo sia il suo, ammettendo semmai che possa metterlo in dubbio ad esempio facendo notare che il profilo è creato da poco, che non ha amici, foto, insomma che appare “sospetto”, “non normale” e quindi forse non attribuibile veramente a lui.

Va però detto, che in alcuni casi può accadere che la polizia giudiziaria faccia degli accertamenti tecnici più seri, magari controllando anche gli indirizzi ip, ma questi casi, ribadisco, non sono la norma. D’altronde è anche logico che lo stato eviti di spendere soldi per costosi accertamenti tecnici per risolvere le vostre beghe personali.

Per concludere sul punto, sul lato offeso è assolutamente necessario fare gli screenshoot dei commenti e del profilo da cui provengono, perché senza di ciò non si potrà provare che l’offesa ci sia stata, prima ancora del suo contenuto.

Dalla parte del presunto autore dell’offesa, si potrà dimostrare sempre attraverso degli screenshoot, o per i più abbienti, anche attraverso una consulenza tecnica, che in realtà il profilo da cui sono partiti gli insulti non è il vostro.

Insomma, in definitiva vi dico, si l’offesa sul web non è detto che rimanga impunita pertanto evitate di scriverla e se siete stati offesi sappiate che l’ordinamento non vi lascia soli, dandovi gli strumenti per ottenere giustizia (anche in forma di un risarcimento economico).

Se ti trovi in una situazione analoga a simile a quelle descritte ed hai bisogno di un legale, contattami!

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