Come sapere se mi stanno indagando?

E’ possibile sapere se la procura o la polizia giudiziaria mi sta indagando e quindi se sono stato iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato (quello che i giornalisti scorrettamente chiamano “registro degli indagati”)?

Sì, è possibile.

L’art. 335 c.p.p. stabilisce che fuori dai casi di reati gravi di mafia e terrorismo, le iscrizioni sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Dunque dalla lettura di questo articolo capiamo due cose:

  1. Hanno diritto di sapere se ci sono procedimenti penali in corso che li riguardano non solo gli indagati, cioè quelli che si ritiene abbiano commesso il reato, ma anche le persone offese, cioè coloro che si ritiene che abbiano subito il reato.

Questa cosa è importante perché risolve una domanda che spessissimo fanno i clienti. Che fine ha fatto la mia denuncia\querela che ho presentato un anno fa ai carabinieri. Ecco, attraverso il meccanismo dell’art. 335 c.p.p. anche chi ha presentato la denuncia o la querela ha diritto di sapere se è stato avviato un procedimento penale e, dopo sei mesi dalla presentazione, lo stato di tale procedimento.

  • Queste notizie sono comunicate a richiesta.

Appunto non vengono comunicate a prescindere, ma solo se il presunto indagato o la presunta persona offesa dal reato fanno una richiesta.

Senza questa richiesta l’indagato verrà a sapere che è un corso un procedimento penale a suo carico in due casi:

  1. se verrà convocato per essere interrogato o per il compimento di un atto di indagine in cui è necessaria la sua presenza (in questo caso riceverà l“informazione di garanzia”, in cui sono indicati i diritti e le facoltà che ha l’indagato in relazione all’atto che bisogna compiere);
  2. oppure se non verrà compiuto nessun atto di questo tipo, l’indagato prenderà conoscenza del procedimento in corso quando riceverà la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini (ex art. 415bis cpp).

Anche in questa comunicazione sono indicati i diritti e le facoltà dell’indagato per questa fase, come la facoltà di accedere al fascicolo d’indagine, fino a quel momento secretato, di farsi interrogare dal p.m. (nella prassi della polizia giudiziaria delegata dal p.m.) e di presentare memorie a difesa. Sono importanti queste attività perché un loro buon esito potrebbe spingere il p.m. a chiedere l’archiviazione.

Ok, ma materialmente come faccio a richiedere questa attestazione?

Mi devo rivolgere ad un avvocato conferendogli la nomina ad effettuare l’istanza in forma telematica indicando nella procura di quale città vogliamo sapere se esistono iscrizioni. E’ possibile fare la richiesta anche per più procure ovviamente.

Delle precisazioni finali.

Questa attestazione (ex art. 335 c.p.p.) di cui abbiamo parlato, mette a fuoco solo il periodo delle indagini preliminari, cioè dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel noto registro fino al momento in cui il p.m. vi ha mandato a processo o ha chiesto l’archiviazione.

Una volta rinviati a giudizio, invece, per avere un’attestazione della pendenza del processo potrà richiedersi il c.d. certificato dei carichi pendenti.

Altra cosa è, infine, il certificato del casellario giudiziario che invece è limitato ad indicare le condanne passate in giudicato, quindi i processi conclusi, passati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *