Che non sia una cosa buona e giusta uccidere qualcuno lo sappiamo bene e, probabilmente, anche se non ci fosse il codice penale a vietarcelo, non riterremmo mai una cosa “normale” o “innocua” farlo.
Questo perché l’incolumità fisica delle persone e l’istinto di conservazione sono concetti ancestrali, presenti nella coscienza degli individui sin dalla notte dei tempi.
Ci sono invece delle azioni che, vuoi per il fatto che non ci introiettano immediatamente nei panni di chi potenzialmente può esserne danneggiato o vuoi per il fatto che si compiono magari con un semplice click sul cellulare, ne sottovalutiamo totalmente la portata lesiva, talvolta drammatica (vedi casi di cronaca quotidiana).
Ehi! Guarda questo video che mi è arrivato, te lo giro, te lo mando, guarda che fanno! Assurdo! Che ridere!
Ecco, una situazione abbastanza comune.
Eppure dovete sapere, che con un click, con un semplice click, nient’altro che questo, posso commettere un reato con delle conseguenza gravissime per chi lo subisce e, sul piano penale, per chi lo compie!
Uno dei casi di cui parliamo è proprio, l’avrete capito, il c.d. revenge porn.
Cos’è il revenge porn?
Consiste nella pubblicazione, o nella minaccia di farlo, di foto o video di persone in pose sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso da parte di chi vi appare.
Ecco questa condotta è punita dall’art. 612 ter del c.p. e ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione della persona, ma anche l’onore, il decoro, nonché la reputazione e la riservatezza della stessa.
Si faccia attenzione! Per tale reato è punito non solo chi gira il video, ma anche chi, dopo averlo ricevuto lo diffonde provocando un danno alla persona ritratta.
Dunque ricapitolando, perché si configuri questo reato è necessario che:
- le immagini e i video abbiano una connotazione sessuale (attenzione si parla di immagini e video, quindi rimangono escluse le registrazione audio, cioè i “vocali” per esempio, anche se riprendono il sonoro di un rapporto sessuale o descrivono particolari scabrosi.
- che siano stati creati per “rimanere privati” (quindi il video porno della pornostar destinato al pubblico non rientra in questi casi);
- che siano stati diffusi SENZA IL CONSENSO delle persone rappresentate.
Quindi per chiarire, il reato si configura anche quando la vittima, volontariamente, consegna video/immagini sessualmente espliciti (circostanza frequente all’interno delle relazioni sentimentali) e questi vengono diffusi senza il suo consenso.
Merita un capitolo a parte il SEXTING, Il termine deriva dalla fusione di sex (sesso) con texting (invio di messaggi elettronici) e consiste nell’invio di messaggi, testi o immagini a sfondo sessuale tramite il cellulare o altri strumenti informatici.
Ecco, con il sexting non c’è diffusione pubblica delle immagini o video ma lo scambio avviene tra soggetti consenzienti.
Se, uno dei due soggetti, all’insaputa dell’altro e senza il suo esplicito consenso, diffonde le immagini a soggetti terzi, ecco che si configura il reato di revenge porn.
Cosa fare se si è la vittima di questo reato?
Andare subito da un legale e quindi PRESENTARE LA QUERELA
La persona offesa ha sei mesi ti tempo per sporgerla.
Non c’è bisogno della querela e si procede d’ufficio quando il fatto è commesso in danno di:
• persona in condizione di inferiorità fisica o psichica;
• donna in stato di gravidanza.
Cosa succede dopo che presento la querela?
Si mette subito in moto la macchina della giustizia e vengono quindi subito svolte le indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La vittima, entro tre giorni, deve essere ascoltata direttamente dal Pubblico Ministero.
Dopo aver terminato le indagini, il Pubblico Ministero. incaricato del caso, decide se fare richiesta per l’archiviazione al Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o richiedere il Rinvio a Giudizio. Se il G.I.P accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va al processo, ove si decide se assolvere o condannare l’autore del reato.
In ogni caso la persona che ha subito il reato ha diritto di ricevere notizia dello stato del procedimento ed anche del caso in cui si chieda l’archiviazione, cioè quando il p.m. ritenga che il reato non ci sia stato. In questo caso chi ha subito il reato ha diritto attraverso il proprio avvocato di presentare opposizione.
Vediamo ora qualche consiglio utile per evitare di essere vittima del reato o se, ormai ne siamo vittima, per facilitare le indagini.
Innanzitutto, consiglio mai banale, evitare di produrre materiale di questo tipo, perché si sa come funzionano i rapporti interpersonali, oggi ci amiamo alla follia, ma domani chi lo sa? A maggior ragione evitiamo in generale di condividere foto o video potenzialmente compromettenti!
Secondo. Rivolgiti immediatamente, come detto prima, ad un legale in modo da denunciare prima possibile i fatti. Il tempismo è fondamentale per fronteggiare tutti i reati informatici. Meglio bloccare una fotografia o un video che circola in chat che “rincorrerlo” quando diventa virale.
Terzo. Chiedi di eliminare le immagini alla persona alla quale le hai mandate.
Quarto. Proteggi i tuoi dispositivi utilizzando la password.
Quinto ed ultimo, Questo vale per tutti i reati informatici, ne abbiamo già parlato nel video sulla diffamazione a mezzo social, fai gli screenshot delle chat, delle pagine social, insomma di dove compare il video o la foto con i nomi di chi ha puublicato il contenuto.
Insomma, concludendo, non sottovalutare l’epoca in cui viviamo e gli strumenti tecnologici di cui ci avvaliamo, questo vale sia per chi, in buona fede, accetta di produrre materiale di questo tipo nella convinzione che rimanga privato, sia per chi, trovandosene casualmente nella disponibilità, per superficialità concorre a farlo diventare virale.
